STATUTO "I COMELIANTI" A.P.S.
(registrato c/o Ag. Entrate Uff. Terr. Belluno - 10/02/2021 - Serie 3 al n. 159)
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI
1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un’associazione di promozione sociale denominata “I Comelianti A.P.S.” (d'ora in avanti l’Associazione).
Art. 2 - SEDE E DURATA
1. L'Associazione ha sede in Santo Stefano di Cadore (BL) in via Venezia n. 15. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo della associazione.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ
1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
c) formazione universitaria e post-universitaria;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
i) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
3. L’Associazione, che opera principalmente secondo le modalità proprie delle filo-drammatiche a base dilettantistica, può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, se-condo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel ri-spetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
4. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
5. L’Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti - nazionali o esteri - che perseguano le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.
ART. 4 - SOCI
1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto asso-ciativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 5 - REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE
1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.
2. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI
1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché - se maggiorenne - ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI
1. I soci sono tenuti:
• all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
• a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
• a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. SANZIONI
1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque na-tura, anche morale, all’Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo scritto;
• inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
• inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota asso-ciativa annuale versata.
9. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Art. 9 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE
1. L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contri-buti pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per quanto riguarda la raccolta fondi, ai sensi di legge può essere esercitata attra-verso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Più in particolare, può essere attivata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, compresi spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 14 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo;
e) il Collegio dei Probiviri (ove eletto).
Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
2. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
3. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesta sia la presenza sia il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel li-bro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della associazione e comunicato via telefax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
6. Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
b) approva il bilancio di esercizio;
c) approva i regolamenti interni;
d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
g) elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e pro-muove l’azione di responsabilità nei loro confronti.
Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convo-care entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Direttivo.
Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segreta-rio, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
a) il Presidente;
b) il vicepresidente con funzioni vicarie;
c) il Segretario con funzioni di tesoriere;
d) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro, indicando e nominando i relativi responsabili.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell’assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assem-blea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione della Assemblea;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
g) individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall’Associazione;
h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Art. 21 – PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
b) convocare l’Assemblea dei Soci;
c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 22 - SEGRETARIO E TESORIERE
1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea.
Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO
1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 comma II del Codice del Terzo settore.
2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendi-conto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regola-menti corrispondenti.
4. L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
5. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
6. I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..
7. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
8. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE
1. È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna della Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE
1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.
Art. 27 - NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Art. 28 - NORME TRANSITORIE
1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
2. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di prorogatio con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla prorogatio una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell’organismo, così come sopra disposta.
3. Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di suc-cessivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
4. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.
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Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci della “I Comelianti A.P.S.” di Santo Stefano di Cadore.
Santo Stefano di Cadore – 08/02/2021